Nuovo Decreto del 6 giugno 2022, n. 125 relativo al modello standard di garanzia fideiussoria per il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 bis del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122.
Il regolamento determina il modello standard della fideiussione relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire.
La fideiussione può essere rilasciata congiuntamente da più garanti. In questo caso le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia con unico atto che indichi i garanti e le relative quote.
La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti dell’acquirente dell’immobile da costruire.
La fideiussione deve prevedere l’importo massimo complessivo garantito, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere, senza franchigie.
La fideiussione è stipulata secondo il modello standard allegata al regolamento. Le clausole previste dalla Sezione I del modello standard possono essere modificate solo in senso più favorevole per il beneficiario.