In ottemperanza all’accordo integrativo 22/06/2022 per la Città Metropolitana di Firenze, ANCE Firenze e le organizzazioni sindacali territoriali della FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL si sono incontrate lunedi 27 marzo 2023 per la verifica degli indicatori territoriali e per la conseguente determinazione a consuntivo dell’EVR relativa all’anno 2022 da erogare, se dovuta, da aprile 2023 per 12 mesi.
A seguito della verifica è stato sottoscritto il verbale di accordo sindacale 27/3/2023 che alleghiamo. Come pro-memoria per la consultazione completa dell’istituto contrattuale in questione, alleghiamo anche i testi dell’articolo 38 “Accordi Locali” del CCNL e dell’articolo “Elemento Variabile della Retribuzione – EVR” dell’accordo territoriale di Firenze 22/6/2022.
Determinazione EVR a livello territoriale.
Effettuato con la verifica il raffronto degli indicatori territoriali, ai sensi delle norme contrattuali richiamate, e tenuto conto delle specifiche incidenze ponderali concordate, ne consegue che la determinazione a livello territoriale dell’EVR dell’anno 2022 è pari al 100% della misura piena convenuta, ovvero del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al (vedi tabella allegato 1 del verbale di accordo 27/3/2023).
Determinazione EVR a livello aziendale.
Determinata la percentuale dell’EVR a livello territoriale, ogni impresa procederà al calcolo dei due parametri aziendali individuati dal contratto – 1) ore denunciate in Cassa Edile e 2) volume di affari IVA così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge – confrontando tali parametri dell’ultimo triennio aziendale di riferimento secondo le medesime modalità temporali previste per il calcolo territoriale ovvero triennio 2022/2021/2020 sul triennio 2021/2020/2019.
– Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale, 100% della misura piena, con la decorrenza e durata sotto riportata.
– Qualora solo uno dei parametri risulti negativo l’azienda erogherà l’EVR nella misura ridotta (come dal calcolo previsto dal CCNL) pari al 22,5% della misura piena con la decorrenza e durata sotto riportata.
– Laddove entrambi i parametri risultassero negativi l’EVR non sarà erogato dall’impresa.
In queste ultime due ipotesi, ovvero nel caso che i parametri aziendali dovessero risultare uno o due negativi, l’azienda renderà entro il 30 aprile 2022 un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri secondo il fac-simile di cui all’allegato 2 del verbale di accordo 27/3/2023.
I valori dell’EVR relativi alle tre ipotesi di risultato aziendale sono riportati schematizzati nell’allegato 1 del verbale di accordo 27/3/2023.
L’erogazione dell’EVR, qualora dovuta, sarà per un massimo di 12 mesi e decorre da aprile 2023 fino a marzo 2024.
Per un quadro completo della normativa sull’EVR, rinviamo integralmente alle disposizioni di cui all’articolo 38 del CCNL, all’articolo EVR dell’accordo territoriale 22/6/2022, nonché al verbale di verifica 27/3/2023 documenti richiamati ed allegati alla presente comunicazione.